Gli Assegni
L'Assegno bancario
L'assegno bancario è un titolo di credito a vista mediante il quale una persona detta traente, che ha somme disponibili presso una banca, ordina alla banca stessa detta trattario di pagare una certa somma a favore proprio o di un'altra persona detta beneficiario.
L'assegno bancario è un ordine di pagamento e, relativamente a questo aspetto, è simile ad una cambiale tratta.
Per poter emettere un assegno bancario è necessario essere in rapporto di conto corrente con una banca. Questa accetta come correntisti solo persone o aziende di cui già conosce la correttezza personale e professionale, sulle quali dispone di accurate informazioni.
Il c/c bancario è aperto con un contratto scritto che impegna la banca ad eseguire con diligenza le operazioni ordinate dal cliente. Il rapporto di conto corrente viene completato legalmente dalla convenzione di assegno, che consiste nell'autorizzazione ad emettere assegni. Tale convenzione si perfeziona con il rilascio di un libretto di assegni che il cliente può compilare nei limiti delle somme a disposizione sul c/c bancario, di sua proprietà oppure ottenute in prestito dalla banca.
I libretti di assegni sono composti da dieci o venti foglietti, formati da due parti denominate << madre >> e << figlia >>. La madre è un talloncino che rimane unito al libretto e la cui compilazione non è obbligatoria; serve al correntista per annotare la somma disponibile in conto prima dell'emissione dell'assegno, l'importo e gli estremi dell'assegno emesso e la somma residua rimasta disponibile.
La figlia è l'assegno bancario vero e proprio, cioè il titolo di credito con il quale viene impartito alla banca l'ordine incondizionato di pagare a vista una certa somma alla persona indicata.
La legge stabilisce che ogni assegno bancario deve contenere:
1) la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome della banca designata a pagare, presso la quale si trova il conto corrente dell'emittente;
4) la data ed il luogo di emissione che sono requisiti molto importanti in quanto l'assegno deve essere presentato per l'incasso entro 8 giorni se pagabile sulla piazza di emissione ed entro 15 giorni se paga bile fuori piazza; decorsi tali termini, per gli assegni non pagati non è più consentito redigere l'atto di protesto ed il traente può ordinare alla banca di non pagare; in mancanza di tale ordine la banca può pagare anche se sono decorsi i termini prima indicati;
5) l'indicazione del luogo di pagamento;
6) l'importo scritto in lettere ed in cifre;
7) il nome del beneficiario; al posto di tale indicazione l'assegno bancario può essere emesso a favore dello stesso traente (che può indicare il suo nome o scrivere a me stesso) oppure può essere emesso al portatore;
8) la firma dell'emittente (o traente).
Su ogni assegno bancario si trovano inoltre:
- il numero del c/c bancario del cliente che emette l'assegno;
- il numero progressivo dell'assegno;
- una riga stampata con inchiostro magnetico che include il numero dell'assegno ed il codice di avviamento bancario (CAS) che consente una individuazione immediata sia delle piazze sia degli sportelli.
L'assegno può essere trasferito da una persona all'altra mediante girata. Questa viene posta, a tergo dell'assegno, come avviene per le cambiali, può essere << in pieno >> o << in bianco >>. e serve atrasferire il titolo con tutti i diritti ad esso inerenti.