Gli Assegni
Il mancato pagamento di un assegno
L'assegno bancario è un ordine di pagamento a vista dato ad una banca, la quale prima di effettuarne il pagamento accerta se esso è coperto, ossia se esiste la necessaria provvista di fondi sul conto corrente del traente.
Quando l'assegno è vuoto, ossia è stato emesso per un importo che non risulta in tutto o in parte disponibile presso la banca in cui è aperto il conto corrente, il possessore del titolo si vede rifiutare il pagamento da parte della banca. Poiché l'assegno è un titolo di credito esecutivo, dopo la solenne constatazione del mancato pagamento (protesto) il possessore può esercitare l'azione di regresso contro il traente oppure contro gli eventuali giranti.
L'azione di regresso viene esercitata per recuperare coattivamente il credito e si svolge, come per le cambiali, in tre fasi: il precetto, il pignoramento dei beni e la loro vendita giudiziale.
Per poter esercitare l'azione di regresso è necessario che l'assegno bancario sia stato presentato per il pagamento entro i termini stabiliti dalla legge e che il rifiuto di pagamento da parte della banca sia stato constatato mediante atto di protesto o dichiarazione sostitutiva di un funzionario della Banca d'Italia.
Oltre a subire l'azione di regresso contro i propri beni, coloro che emettono un assegno a vuoto commettono delle violazioni amministrative punibili con pene pecuniarie che vengono graduate in relazione alla gravità dell'illecito ed all'importo dell'assegno. A loro carico si applicano anche sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni per un periodo da due a cinque anni e, nei casi più gravi, il divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali e di assumere ruoli direttivi negli enti e nelle imprese.