Impresa e Imprenditore
L'IMPRESA COMMERCIALE
Avendo riguardo alla natura dell'attività economica esercitata, la legge distingue due categorie di imprenditori: agricoli e commerciali.
Imprenditore agricolo è quello che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicultura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Imprenditore commerciale è non solo quello che esercita un' attività commerciale in senso stretto, tanto all'ingrosso quanto al minuto, ma anche quello che esercita un' attività industriale, bancaria, assicurativa, di trasporto, od altre attività ausiliarie delle precedenti (ad esempio: mediazione, commissione, deposito di merci, ecc.).
La qualifica di imprenditore commerciale comporta per il titolare alcuni obblighi particolari, e cioè:
a) l'iscrizione nel registro delle imprese; l'obbligo, cioè, di iscriversi in un apposito registro istituito presso il tribunale dove ha sede l'impresa e di annotarvi tutti i fatti previsti dalla legge e relativi all'inizio, alle modificazioni ed alla cessazione dell'impresa (ad esempio: generalità dell'imprenditore, nomina e revoca di rappresentanti, cambiamento della ditta, istituzioni di sedi secondarie, ecc.).
Il registro è pubblico e chiunque, pertanto, può liberamente consultarlo. L'effetto giuridico della iscrizione, infatti, sta soprattutto in ciò: che i fatti iscritti, dal momento in cui è avvenuta l'iscrizione, si presumono conosciuti dai terzi, senza che questi possano eccepire di averli ignorati; i fatti non iscritti, invece, si presumono ignoti ai terzi, a meno che l'imprenditore non dimostri il contrario.
Così, ad esempio, si supponga che l'imprenditore Tizio revochi, ad un certo momento, la procura da lui conferita al suo rappresentante Caio. Se la revoca della procura è stata regolarmente iscritta nel registro delle imprese, i terzi che eventualmente avessero trattato con Caio non potranno eccepire di averla ignorata. Se, invece, la revoca non è stata iscritta, la legge presume che sia ignota ai terzi, a meno che l'imprenditore non riesca a dimostrare che questi ultimi ne erano ugualmente a conoscenza (per esempio, perchè preavvertiti direttamente da lui);
b) la tenuta dei libri e delle scritture contabili; tale obbligo è dettato, soprattutto, come garanzia di una regolare amministrazione e al fine di documentare l'attività dell'impresa.
Le scritture obbligatorie, la cui tenuta cioè è imposta dalla legge, sono:
1) il libro giornale, nel quale devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa;
2) il libro degli inventari, nel quale deve redigersi all'inizio dell'impresa e successivamente, ogni anno, un inventario, contenente l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell'impresa; l'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite.
Altre scritture contabili sono poi richieste per le imprese maggiori e più complesse. Si aggiunga che l'imprenditore commerciale ha anche l'obbligo di conservare ordinatamente la corrispondenza relativa a ciascun affare, cioè gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie di quelle spedite, in modo da poter ricostruire, per ogni affare, il rapporto intercorso con il terzo.
Aggiungiamo che qualora un imprenditore commerciale venga a trovarsi in stato di insolvenza (cioè di incapacità a far fronte alle proprie obbligazioni) può essere dichiarato fallito, e l'impresa viene liquidata attraverso una speciale procedura di fallimento, ovvero sottoposto ad altre procedure simili, dette concorsuali.
Prima di chiudere l'argomento, però, facciamo notare che i piccoli imprenditori sono esonerati dai due obblighi suddetti e, anche in caso di insolvenza, non sono soggetti alla procedura di fallimento ed alle altre procedure concorsuali.