Impresa e Imprenditore
Collaboratori dell'imprenditore
Abbiamo già avuto occasione di accennare come l'imprenditore debba ricorrere all'opera di altri soggetti che lo coadiuvino nella sua attività di organizzazione e di gestione dell'impresa; attività spesso complessa ed estesa ad ampie zone del territorio nazionale o, addirittura, estero.
TaIe collaborazione può essere offerta, talvolta, in forma autonoma, e cioè senza vincolo di subordinazione verso l'imprenditore (cosiddetti collaboratori autonomi), come, ad esempio, i mediatori, i commissionari, gli agenti, ecc.
Altre volte l'opera del soggetto è posta alle dipendenze dell'imprenditore e si hanno, allora, i collaboratori o prestatori di lavoro subordinati, cioè coloro che, dietro retribuzione, collaborano
nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
I prestatori di lavoro subordinato, che entrano a far parte della organizzazione interna dell'impresa, si distinguono in tre categorie: dirigenti, impiegati ed operai; l'appartenenza all'una o all'altra di tali categorie è determinata da leggi speciali e dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di lavoratori e di datori di lavoro, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa.
Tuttavia, in linea generale, possiamo dire che dirigenti sono coloro che sostituiscono l'imprenditore in una o più delle sue funzioni organizzative e direttive; si distinguono, a loro volta, in dirigenti tecnici e amministrativi.
Impiegati, invece, sono, sempre in linea generale, coloro che collaborano con l'imprenditore prestando un'attività di carattere prevalentemente intellettuale. Anche nel loro interno si usa distinguere, a seconda del grado più o meno elevato dell'opera prestata, fra impiegati con funzioni direttive, di concetto e d'ordine (indicate nei contratti collettivi come categorie A, B e C, ovvero I, II e III).
Operai, infine, sono coloro che collaborano con l'imprenditore prestando un'attività di carattere materiale; a seconda delle loro conoscenze tecniche e professionali si distinguono in operai comuni, qualificati e specializzati.
Fra l'imprenditore e i prestatori di lavoro subordinato si stabilisce, naturalmente, un rapporto giuridico che è regolato da un apposito contratto, detto contratto di lavoro subordinato.
Il Codice civile, però, si limita a dare semplicemente uno schema del contratto di lavoro, facendo frequente rinvio, per le norme di carattere più minuto, ai contratti collettivi di lavoro, cioè agli accordi stipulati dalle opposte associazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori onde disciplinare per le diverse categorie professionali, le condizioni di lavoro e le relative retribuzioni.
Per quanto riguarda i principi fondamentali che regolano il rapporto di lavoro subordinato, rinviamo a quanto diremo esponendo la legislazione sociale.