Impresa e Imprenditore
Vari tipi di societa commerciale
I VARI TIPI DI SOCIETÀ COMMERCIALE
Il gruppo delle società commerciali comprende, come già accennato, cinque tipi e cioè: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata.A) La società in nome collettivo è quella nella quale tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
È il tipo più elementare di società commerciale e, data la sua caratteristica essenziale (cioè la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci) è composta generalmente da poche persone legate da una salda fiducia reciproca.
La costituzione avviene mediante un atto costitutivo che deve essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da un notaio. Organi della società sono gli amministratori (uno o più).
Il principale obbligo del socio è quello di eseguire i conferimenti determinati nell'atto costitutivo e che possono essere rappresentati da denaro, beni in natura od anche servizi personali. Il principale diritto del socio, invece, è quello di partecipare alla ripartizione degli utili nella proporzione indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, in proporzione all'entità dei conferimenti fatti; nella stessa misura, naturalmente, il socio partecipa alle eventuali perdite.
Alla società in nome collettivo, come abbiamo detto, non è riconosciuta personalità giuridica; tuttavia essa gode di una certa autonomia patrimoniale, in quanto i creditori della società debbono far valere i loro diritti, innanzi tutto, sul patrimonio sociale,- solo se questo sia insufficiente possono pretendere il pagamento dai singoli soci.
B) La società in accomandita semplice è quella nella quale alcuni soci (detti accomandatari) rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre gli altri (detti accomandanti) rispondono limitatamente alla quota conferita.
La società in accomandita, pur non essendo molto diffusa in pratica, si presta bene tutte le volte che vi siano delle persone che, disponendo di capitali e desiderando impiegarli in operazioni commerciali, pur senza esporsi personalmente, li affidano ad altre persone che, godendo per le qualità e capacità imprenditoriali della loro fiducia, provvederanno a gestire l'impresa assumendo una responsabilità illimitata.
I primi, apportatori del capitale, assumono la figura degli accomandanti, i secondi, apportatori delle loro capacità ed attitudini commerciali, quella degli accomandatari.
Fatta eccezione per la speciale posizione degli accomandanti, la società in accomandita semplice si avvicina molto a quella in nome collettivo, ed infatti essa è regolata, in gran parte, dalle norme relative a quest'ultima.
C) La società per azioni è quella nella quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni, cioè da speciali titoli di credito nominativi liberamente e facilmente trasferibili.
La S. p. A. deve avere un capitale sociale non inferiore cinquecento euro,- la sua costituzione avviene mediante un atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico e da registrarsi nel registro delle imprese.
L'iscrizione nel registro ha per questa società un'importanza particolare, in quanto è con essa che la società sorge ed acquista personalità giuridica.
Essa, pertanto, ha dei propri organi e può divenire titolare di diritti ed obblighi propri, completamente distinti da quelli dei singoli soci.
Gli organi della società sono:
1) l'assemblea degli azionisti, cui è affidata la funzione deliberativa, cioè la funzione di decidere circa gli atti di maggiore importanza per la vita della società;
2) gli amministratori, chiamati a dare esecuzione pratica alle deliberazioni dell'assemblea, dirigere l'attività sociale e rappresentare la società di fronte ai terzi;
3) il collegio sindacale, cui è affidato il compito di controllare l'operato degli amministratori ed assicurare l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.
Al termine di ogni esercizio e nei modi stabiliti dalla legge deve essere compilato dagli amministratori (ed approvato dall'assemblea) il bilancio, dal quale debbono risultare con chiarezza e precisione, tanto la situazione patrimoniale, quanto gli utili conseguiti o le perdite sofferte.
La ripartizione degli utili è regolata da precise norme di legge che prevedono l'accantonamento di determinate riserve ed eventuali prelevamenti a favore dei soci fondatori e degli amministratori; la somma rimanente viene distribuita fra i soci sotto forma di dividendi sulle azioni.
D) La società in accomandita per azioni è quella nella quale alcuni soci (detti accomandatari) rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre gli altri (detti accomandanti) rispondono limitatamente alla quota conferita, e nella quale le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni.
Essa presenta, pertanto, alcune caratteristiche della società in accomandita (la diversa responsabilità dei soci accomandatari ed accomandanti) ed alcune caratteristiche della società per azioni (incorporazione delle quote conferite in azioni).
La sua struttura e il suo funzionamento, tuttavia, sono regolati sostanzialmente dalle norme relative alla società per azioni, tanto da essere considerata da molti come una sotto specie di tale tipo di società; ciò vale, in modo particolare, per quanto riguarda la costituzione e la personalità giuridica, il capitale sociale, gli organi, il bilancio, ecc.
E) La società a responsabilità limitata è quella nella quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e le quote di partecipazione dei soci non sono rappresentate da azioni.
Tale tipo di società è stato creato dall'attuale Codice onde offrire anche ai soci di piccole e medie imprese il vantaggio di .non impegnarsi personalmente ed illimitatamente, pur senza ricorrere alla complessa struttura della società per azioni.
Alla S. a r. 1. si applicano in gran parte le norme relative alla società per azioni, soprattutto per quanto riguarda la personalità giuridica, il bilancio e la ripartizione degli utili. Ricordiamo, tuttavia, che per essa il limite minimo di capitale fissato dalla legge è di sole 50 €, i conferimenti dei soci sono rappresentati da quote di 100 € o multiple di 100.