Abi e Cab

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Impresa e Imprenditore

I Marchi di fabbrica e di commercio

Il marchio è il segno destinato dall'imprenditore a contraddistinguere i prodotti della propria impresa.
Il marchio può essere formato da un disegno (marchio emblematico) o da parole (marchio nominativo). La sua funzione è quella di attirare l'attenzione e la preferenza del pubblico verso un determinato prodotto, differenziandolo dai prodotti similari di altre imprese; talvolta esso è impresso materialmente sul prodotto, ma più spesso è apposto sull'involucro in cui il prodotto è contenuto.
L'apposizione del marchio può essere fatta dal produttore (marchio di fabbrica) o dal commerciante che provvede allo smercio del prodotto (marchio di commercio). In questo secondo caso, però, il commerciante non può sopprimere il marchio precedentemente apposto dal produttore.
La disciplina giuridica e la tutela che la legge dà al marchio sono diverse a seconda che esso sia stato regolarmente registrato e brevettato o meno.
Affinché il marchio possa venire registrato è necessario che esso sia:

a) nuovo, cioè non sia di uso generale e non sia noto come marchio distintivo di prodotti o di merci dello stesso genere fabbricati o messi in commercio da altri.
E ovvio che nessun produttore di motociclette potrà usare come marchio la denominazione «Vespa », dato che essa è ormai generalmente nota come indicazione di una determinata motocicletta, proveniente da una determinata fabbrica;

b) caratteristico, cioè non deve essere formato da segni o parole puramente generici o descrittivi; così, per esempio, non si possono brevettare come marchio le espressioni: lana pesante, seta purissima, acqua minerale.

La registrazione del marchio ha luogo in un apposito registro tenuto dall'Ufficio centrale dei brevetti, già ricordato a proposito delle invenzioni industriali; copia di tale registrazione viene rilasciata all'interessato con un documento che prende il nome di brevetto.
Sul marchio registrato l'imprenditore ha diritto di uso esclusivo per un periodo di venti anni rinnovabile. La legge, tuttavia, offre una certa protezione anche al marchio non registrato. L'imprenditore, infatti, può liberamente usare, anche senza registrazione, di un marchio nuovo e caratteristico. Qualora quest'ultimo dovesse venire registrato da altri (il che, ovviamente, potrà avvenire solo se non è divenuto generalmente noto) l'imprenditore che per primo ne ha fatto uso, conserva il diritto di continuare ad usarne, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale già raggiunta (cosiddetto diritto di preuso).
Aggiungiamo, infine, che la disciplina del marchio, al pari di quella delle invenzioni industriali, ha formato oggetto di regolamentazione internazionale attraverso la Convenzione di Parigi del 1883 e successivi accordi, con i quali è stato creato un Ufficio internazionale con sede a Berna, presso il quale possono essere registrati i marchi già registrati nel paese d'origine; con tale registrazione il marchio penetra in tutti i paesi aderenti all'accordo e viene tutelato come se in ciascuno di essi fosse stato regolarmente registrato (cosiddetti marchi internazionali).