Il documento di trasporto
Il documento di trasporto è un documento che accompagna le merci viaggianti, a meno che esse abbiano unita la relativa fattura. Questo documento ha sostituito la balia di accompagnamento che presentava dei requisiti più rigidi, quali ad esempio la numerazione attribuitagli dalle tipografie autorizzate dallo Stato e doveva necessariamente scortare le merci dalla partenza all'arrivo.
Il documento di trasporto è un documento redatto su appositi moduli che prova l'avvenuta consegna o spedizione della merce al compratore o ad un suo incaricato oppure al vettore che effettuerà il trasporto; deve essere emesso dal mittente, che è l'impresa venditrice, prima della consegna delle merci o dell'inizio del trasporto.
Il documento di trasporto, anche se può essere redatto secondo uno schema libero, senza vincoli di forma, di dimensioni e di tracciato, deve necessariamente contenere le seguenti indicazioni:
1) i dati identificativi del cedente (venditore): ditta, denominazione o ragione sociale, oppure nome e cognome, residenza, codice fiscale, numero di partita IVA;
2) i dati identificativi del cessionario (compratore); va indicato inoltre il luogo di destinazione dei beni se diverso da quello di residenza dell'acquirente;
3) i dati identificativi del soggetto che effettua il trasporto; è inoltre necessario specificare il luogo, la data e l'ora del ritiro delle merci;
4) la causale del trasporto;
5) la natura, qualità e quantità dei beni trasportati;
6) l'aspetto esteriore dei beni: per esempio cartoni, sacchi, casse;
7) il numero dei relativi colli.
Come stabilito per la corrispondenza commerciale e per le fatture, anche i documenti di trasporto delle merci vengono formati in due esemplari; mentre un esemplare del documento è trattenuto dal venditore, l'altro viene rilasciato a chi ritira la merce (compratore o suo dipendente, oppure vettore incaricato del trasporto).
Le bolle di accompagnamento, contenenti una numerosa serie di indicazioni (come l'ora del ritiro della merce, il suo aspetto esteriore, la causale del trasporto, ecc.), sono ancora in vigore solo per alcune merci soggette ad imposte indirette di fabbricazione o a particolari regimi di vigilanza (si tratta dei prodotti petroliferi e di poche altre merci come fiammiferi, tabacchi, spiriti, birra).
Tutte le merci viaggianti sono soggette a controllo da parte della Guardia di Finanza che esercita i propri poteri di ispezione e verifica.
I controlli sono rivolti ad acquisire dati e notizie utili per accertare la corretta applicazione delle norme tributarie e combattere le evasioni fiscali.