Abi e Cab

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La fattura

Funzioni della fattura, La fattura Immediata , La Fattura Differita

La fattura è il documento redatto dal venditore attestante l'esecuzione da parte sua del contratto di vendita ed il suo diritto a riscuoterne il prezzo.

La fattura è il principale documento commerciale della vendita. La sua redazione è obbligatoria e deve avvenire in duplice esemplare: il primo esemplare che viene consegnato o spedito al compratore deve essere perfettamente uguale al secondo esemplare che rimane al venditore.La fattura ha queste importanti funzioni:

-informa il compratore dell'avvenuta esecuzione del contratto da parte del venditore;

-richiama tutte le condizioni del contratto (quantità e qualità della merce venduta e dei servizi forniti, condizioni riguardanti la consegna, il trasporto, l'imballaggio ed il pagamento);

-precisa il prezzo della merce venduta e dei servizi forniti, con gli sconti applicati ed gli oneri riguardanti le prestazioni accessorie, indicando l'importo totale dovuto dal compratore;

-documenta l'operazione secondo quanto stabilisce la legge civile;

-documenta l'operazione agli effetti fiscali cioè ai fini del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Si possono distinguere due tipi di fattura:

a) fattura immediata accompagnatoria che deve essere emessa entro lo stesso giorno in cui l'operazione viene effettuata. con l'obbligo di consegnare o spedire alla controparte nel medesimo giorno uno dei due esemplari. Pertanto tale fattura non ha carattere accompagnatorio ed è soggetta alle stesse regole del documento di trasporto. Essa è necessaria per le operazioni che non hanno originato un movimento di merci (come le prestazioni di servizi ed i versamenti di anticipi);

b) fattura differita che può riguardare solo vendite di merci le quali devono essere state consegnate o spedita con l'apposito documento di trasporto. Tale fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione delle merci.

La fattura, sia immediata sia differita, non è soggetta ad uno schema vincolante e quindi può essere redatta secondo una forma libera purchè contenga le indicazioni previste dalla legge.
Ogni fattura deve essere datata e deve recare un numero progressivo per anno solare.
Anche se lo schema è libero è possibile individuare due parti: una descrittiva ed una tabellare.

Nella parte descrittiva della fattura, detta anche testata, sono indicati:

1) la data in cui il documento è stato formato;

2) il numero progressivo della fattura;

3) i dati identificativi dell'emittente: la ragione sociale, l'indirizzo, il numero di partita IV A, il numero assegnato dall'ufficio del Registro delle imprese, il capitale sociale;

4) i dati identificativi del compratore: ragione sociale oppure il nome e cognome e l'indirizzo;

5) le clausole del contratto riguardanti le condizioni di vendita;

6) gli estremi dei documenti di trasporto se si tratta di fattura differita.

Nella parte tabellare, detta anche corpo della fattura, sono indicati:

1) la natura, qualità e quantità delle merci vendute;

2) il prezzo unitario della merce;

3) il prezzo complessivo, ottenuto moltiplicando la quantità della merce venduta per il prezzo unitario;

4) gli eventuali sconti, premi o abbuoni riconosciuti al compratore;

5) gli eventuali oneri accessori;

6) l'aliquota e l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto;

7) le eventuali spese che il compratore deve rimborsare al venditore per anticipazioni da quest'ultimo effettuate;

8) gli eventuali interessi pattuiti per pagamento dilazionato;

9) il totale fattura, che costituisce il debito complessivo del compratore.

L'impresa venditrice deve annotare le fatture emesse, in ordine progressivo di emissione, su un apposito registro obbligatorio chiamato Registro delle fatture emesse. L'impresa compratrice deve annotare le fatture ricevute, in ordine progressivo e di ricevimento, su un apposito registro obbligatorio chiamato Registro delle fatture d'acquisto.

Non tutte le imprese che vendono beni o forniscono servizi sono tenute ad emettere le fatture. Le disposizioni fiscali stabiliscono infatti che l'emissione della fattura non è obbligatoria per:

a) le vendite effettuate dalle imprese operanti al dettaglio (grandi magazzini, ipermercati, supermercati, negozi, ambulanti);

b) le prestazioni di alberghi e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da ristoranti, pizzerie, bar, tavole calde ecc.;

c) le prestazioni di trasporto di persone (taxi);

d) le prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico (esempio: parrucchieri) o nell'abitazione dei clienti (esempio: imbianchini);e) le operazioni esenti da IVA (operazioni di finanziamento, di assicurazione ecc.) se rientrano nell'attività propria dell'impresa.